LA VALUTAZIONE Il Ministro dell Istruzione Linee guida La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria Introduzione La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni1, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. D altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. L ottica è quella della valutazione per l apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. D altro canto, chiare indicazioni che vanno in questa direzione sono già presenti nel decreto legislativo n. 62/20172, che offre un quadro normativo coerente con le modifiche apportate decreto legge n. 22/2020 (art. 1 comma 2-bis). All'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 è sottolineato come la valutazione abbia a oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento , assegnando ad essa una valenza formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti. La 1 Nel testo si trovano termini quali: «bambini, bambine, alunni, allievi, ,... . Si considera tale scelta una semplificazione di scrittura, mentre nell azione educativa occorre considerare la persona nella sua peculiarità e specificità, anche di genere 2 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 . 23
Guida docente classi 4-5
Gocce di vita